STATUTE

STATUTO
ASS.CULTURALE CERTL GRUP ATIF 


Titolo I 
Costituzione, denominazione, sede e durata. 


Art. 1 - COSTITUZIONE
È costituita in data 10/12/2007 l’associazione denominata “Certl Grup Atif”.

Art. 2 - SEDE
La sede dell’ Associazione corrisponde di volta in volta alla residenza del Presidente in carica. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altra localitá.

Art. 3 - DURATA
L’ Associazione nasce per iniziativa di un gruppo di privati cittadini ed è costituita a tempo indeterminato. È senza scopo di lucro e persegue scopi culturali ed è basata su principi democratici solidali.



Titolo II 
Disposizioni generali

Art. 4 – SCOPO GENERALE

Scopo generale dell’ Associazione è la promozione di attivitá socio culturali.
In particolare l’Associazione si propone di:
  1. ideare, svolgere e/o promuovere iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale nelle sue varie manifestazioni: musicali, letterarie, artigianali, teatrali, cinematografiche, circense e danza;
  2. ideare, svolgere e/o promuovere iniziative volte alla valorizzazione delle diverse culture presenti nella provincia di Bolzano, nella regione Trentino Alto Adige, nonché da altra provenienza con particolare attenzione al dialogo interculturale;
  3. ideare, svolgere e/o promuovere iniziative artistiche e culturali quali strumenti di interventi nel sociale;
  4. ideare, svolgere e/o promuovere iniziative didattiche inerenti i vari aspetti delle finalitá associative;
  5. ideare, svolgere e/o promuovere iniziative per rafforzare e valorizzare il rispetto per la natura e gli animali. 
Art. 5 – SCOPO DI LUCRO
L'associazione è senza scopo di lucro e persegue scopi d’utilità sociale e ambientale ed è basata su principi democratici solidali.

Art. 5-Bis:
L'associazione vieta di fatto la suddivisione tra gli associati degli utili derivanti dall'attività istituzionale. Questi saranno regolarmente versati sul conto corrente associativo. L'associazione si riserva il diritto di rimborsare i propri soci delle spese sostenute per la loro attività e di pagare una retribuzione per collaborazioni occasionali nel limite delle leggi vigenti in materia.

Art. 6 – ATTIVITÁ COMMERCIALE
L'associazione può svolgere anche attività commerciale, mantenendo in ogni caso la propria identità come organizzazione senza scopo di lucro e svolgendo attività di carattere solidale.

Art. 7 – CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale viene versato al momento della costituzione su un apposito conto corrente bancario e sarà integrato dai eventuali versamenti successivi dei soci aderenti.

Art. 8 - MEZZI
L'Associazione potrà compiere tutto quanto necessario od utile al perseguimento diretto o indiretto dei fini associativi. Potrá inoltre svolgere e gestire imprese di carattere commerciale, acquisire e gestire beni mobili ed immobili, purché queste attivitá siano finalizzate al perseguimento degli scopi sociali e non abbiano scopo di lucro.

Art. 9 - COLLABORATORI
Per perseguire le suddette finalitá l’Associazione opera mediante:
  1. le prestazioni degli associati, che offrono propie competenze e abilitá professionali;
  2. dipendenti, collaboratori e consulenti vari;
  3. l’attrazione di propri autonomi progetti o l’adesione a progetti di altri soggetti (Persone Private, Associazioni, Societá, Enti Pubblici e Privati) anche stranieri, che siano in armonia con le finalitá dell’Associazione stessa.


Titolo III
Soci

Art. 10 – SOCI
Sono soci, sia persone fisiche, sia enti pubblici e privati, altre associazioni e istituzioni, dotate o prive di personalitá giuridica.

Art. 11 - ADESIONE
  1. Possono aderire all’associazione tutte le persone che ne condividono le finalitá istituzionali e gli scopi associativi, senza alcuna discriminazione di sesso, etá, lingua , nazionalitá, religione e ideologia.
  2. Per aderire è necessario fare domanda anche verbale a qualunque membro del consiglio direttivo.
  3. Sulla domanda di adesione valuterà il consiglio direttivo in carica; questo avrà la facoltà di accettare o negare l'adesione.
  4. L'adesione si perfeziona con il parere positivo del consiglio direttivo, il versamento della quota sociale eventualmente fissata dal consiglio direttivo, e l’inserimento del nominativo nella lista dei soci con una firma di convalida del nuovo socio. Eventualmente potrà essere previsto il deposito di una copia di un documento d’identità.
  5. Con la convalida dell’adesione il nuovo socio dichiara di aver letto e approvato il presente statuto.

Art. 12 – DIRITTI DEI SOCI
  1. Tutti i soci godono, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché del diritto di voto all'assemblea generale dei soci.
  2. Tutti i soci hanno il diritto di essere informati sulle attività svolte nonché di prendere visione dei verbali delle assemblee.
  3. I soci possono in qualsiasi momento chiedere il recesso che avrà effetto immediato. In questo caso non vale il diritto al rimborso della quota sociale eventualmente versata.
  4. I soci hanno il diritto e la libertà di svolgere qualsiasi attività nel nome dell’associazione con la massima autonomia rispettando però in pieno le norme del presente statuto.

Art. 13 – OBBLIGHI DEI SOCI
  1. I soci si impegnano ad osservare il presente statuto.
  2. Si impegnano pure a dare la loro collaborazione all'associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ed a fornire quelle notizie sulla propria attività che verranno richieste dagli organi dell'associazione. L'associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il proseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.
  3. È obbligatorio per ogni socio stipulare per qualsiasi progetto intrapreso nel nome dell’associazione un documento che dia un’esatta descrizione del progetto ed elenchi i mezzi necessari e i soci direttamente coinvolti. Se sono necessari mezzi economici, questi potranno essere reperiti dal fondo dell’associazione esclusivamente, salvo deroga specifica, a titolo di prestito con obbligo di restituzione.
  4. Ogni prestito di mezzi economici dev’essere documentato e restituito in un arco di tempo esattamente definito a priori, salvo deroga specifica.
  5. I soci devono versare entro i termini stabiliti la eventuale quota sociale fissata dal consiglio direttivo.

Art. 14 – RESPONSABILITÁ DEI SOCI
  1. Ogni socio è personalmente e illimitatamente responsabile per gli obblighi assunti dall'associazione.
  2. I creditori dell'associazione possono avvalersi in primo luogo del capitale associativo e in secondo luogo del patrimonio personale di ogni singolo socio.
  3. In caso di esclusione e/o recesso da parte di un socio, questo rimarrà ugualmente responsabile per le obbligazioni assunte prima della data dello scioglimento del rapporto associativo.
  4. Il documento descrittivo di ogni progetto intrapreso con la relativa lista dei soci coinvolti, definisce e fissa la responsabilità, che è solidale, di questi soci per il progetto in questione e nei confronti dell’associazione. In presenza di utilizzo di mezzi economici associativi, la responsabilità di restituzione dell’intero ammontare, salvo deroga specifica, sarà dei soci elencati nella lista.
  5. Qualora un socio abbia assunto delle obbligazioni in nome dell'associazione senza stipulare il documento descrittivo, la responsabilità ricadrà ugualmente su esso. Se inoltre le obbligazioni assunte sono reputate dal consiglio direttivo in contrasto con i fini istituzionali, il consiglio direttivo può chiedere in tal caso al socio interessato un risarcimento per l'eventuale danno subito anche se questo riguarda la sola reputazione dell'associazione o procedere all’esclusione.

Art. 15 – PERDITA DELLA QUALITÁ DI SOCIO
Il presente statuto stabilisce che ogni associato può essere privato dal consiglio direttivo con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri dalla qualità di socio nei seguenti casi che potranno, in base alle necessità, essere cambiati e/o integrati con ulteriori norme.
  1. Il comportamento contrario ai principi etici, solidali dell'associazione e ai fini istituzionali.
  2. Per mancato versamento della eventuale quota sociale annua prevista e fissata dal consiglio direttivo.
  3. Per il mancato rispetto delle norme del presente statuto.


Titolo IV
Gli organi dell'associazione

Art. 16 – ORGANI
Gli organi dell'associazione sono:
  1. L'assemblea generale dei soci
  2. Il consiglio direttivo
  3. Il revisore contabile

Art.16-Bis:
L'associazione prevede la nomina di un amministratore delegato, che potrà agire nel nome dell'associazione. Resta di fatto la responsabilità solidale di tutti i soci per le obbligazioni dell'associazione. L'amministratore non è pertanto personalmente responsabile per l'attività svolta, salvo l'eccezione del danneggiamento palese della reputazione dell'associazione per attività non compatibili con i fini istituzionali. L'amministratore deve rendere conto al consiglio direttivo e può essere revocato in ogni momento. La carica è a tempo indeterminato salva la revoca che può essere deliberata dal consiglio direttivo con il voto favorevole della maggioranza assoluta. L'amministratore viene eletto dal consiglio direttivo con la maggioranza assoluta.


1. L'assemblea generale dei soci

Art. 17 – COSTITUZIONE
  1. L'assemblea ordinaria è costituita regolarmente con la presenza di almeno 2/3 dei soci in prima convocazione.
  2. Alla seconda convocazione saranno sufficienti i presenti purchè siano almeno in 7.
  3. È presieduta dal presidente in carica.
  4. La convocazione avverrà con il mezzo reputato di volta in volta più idoneo.
  5. L’assemblea generale dei soci ha luogo per diritto almeno una volta all’anno.
  6. Possono essere previste assemblee straordinarie che hanno le stesse competenze più quella dello scioglimento associativo favorevole di almeno 4/5 dei soci regolarmente iscritti.
  7. L’assemblea straordinaria è costituita con la presenza di almeno 2/3 dei soci regolarmente iscritti e delibera con la maggioranza assoluta.

Art. 18 – DELIBERE
  1. L'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti.
  2. Le votazioni avvengono per alzata di mano e ogni socio ha un voto unitario.

Art. 19 – COMPETENZE
Essa delibera sui seguenti argomenti:
  1. La nomina del presidente.
  2. La nomina del consiglio direttivo e la fissazione del numero dei componenti.
  3. Approva il bilancio e propone impieghi per le risorse associative.
  4. Propone attività al consiglio direttivo.
  5. La revoca di un/dei membro/i del consiglio direttivo previo voto favorevole di almeno ¾ dei presenti.
  6. Modifiche al presente statuto con la maggioranza di ¾ dei soci salvo quelle riguardanti la lista dei soci che è di competenza del consiglio direttivo.
  7. Lo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole di almeno 4/5 dei soci regolarmente iscritti.


2. Il consiglio direttivo

Art. 20 – DISPOSIZIONI GENERALI
  1. È costituito regolarmente con la presenza di almeno la metà dei membri.
  2. Il consiglio direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta purché siano presenti almeno 7 consiglieri.
  3. Il consiglio è convocato e presieduto dal presidente o da un suo diretto incaricato.
  4. È formato dai membri votati dall'assemblea generale dei soci.
  5. Il consiglio direttivo resta in carica per 4 anni a meno che non ci sia la revoca o il recesso di almeno la metà dei consiglieri. È composto da 9 membri.
  6. I consiglieri che recedono o che sono stati revocati devono essere sostituiti e verranno nominati direttamente dal consiglio direttivo.

Art. 21 – COMPETENZE E OBBLIGHI
  1. Il consiglio direttivo delibera sulle attività dell'associazione, discute sugli obiettivi e decide come attuarli.
  2. Può avvalersi di qualsiasi mezzo a disposizione dell'associazione non che chiedere l'aiuto a esterni per perseguire i fini istituzionali.
  3. Decide sull'impiego dei mezzi finanziari non che sulla destinazione degli eventuali immobili associativi.
  4. Delibera sulle deroghe riguardanti l’utilizzo di mezzi economici con il voto favorevole di ¾ dei presenti.
  5. Vota e revoca il revisore contabile e redige il bilancio di esercizio e/o un rendiconto riassuntivo delle attività svolte durante il periodo preso in considerazione con un eventuale nota informativa sul contenuto delle attività.
  6. Cura i libri sociali.
  7. Cura della lista dei soci e delibera sulle modifiche a questa; emana il parere positivo sulle domande di adesione.
  8. Controlla le rilevazioni contabili e prende le necessarie misure in caso di errori commessi.
  9. Risponde davanti all'assemblea generale dei soci di eventuali errori e/o omissioni commesse.
  10. I consiglio direttivo nomina l'amministratore delegato con il voto favorevole della maggioranza assoluta, controlla la sua attività e lo può revocare in ogni momento con il voto favorevole della maggioranza assoluta purché siano presenti almeno 7 consiglieri.


3. Il revisore contabile

Art. 22 – DISPOSIZIONI GENERALI
  1. Il revisore contabile ha l'onere di controllare i libri sociali e contabili redatti dall'amministratore delegato e deve rendere conto al consiglio direttivo.
  2. Il revisore fa parte del consiglio direttivo e deve informare quest'ultimo delle rilevazioni fatte. Il revisore non è responsabile personalmente per eventuali errori commessi nelle rilevazioni, per questi risponde il consiglio direttivo nel suo insieme.